Dai lavoratori metalmeccanici, agli addetti dei settori della chimica, passando per il legno e la ceramica, approfondiamo nel dettaglio chi e come percepirà i nuovi incrementi previsti a favore degli iscritti ai fondi pensione contrattuali.
Importanti novità nei primi mesi del 2022: a valle dei recenti rinnovi contrattuali, molti settori della grande e della piccola-media industria vedranno aumentare l’importo corrisposto a titolo di “contributo azienda”.
Oltre 10 settori coinvolti ma, prima di scoprire quali, un breve riepilogo su che cos’è il CONTRIBUTO AZIENDA e COME FUNZIONA.
UN RISPARMIO AGGIUNTIVO PER LA FUTURA PENSIONE
Il contributo azienda è un elemento retributivo previsto – con diverse modalità – a favore di chi si iscrive a un fondo pensione CONTRATTUALE NAZIONALE o TERRITORIALE. Il contributo del datore di lavoro è generalmente definito in forma percentuale ed è stabilito su base contrattuale: i diversi CCNL (o eventuali accordi aziendali migliorativi) possono prevedere dunque differenti % di contribuzione al fondo pensione.
Il contributo azienda può oscillare tra i 300/600 EURO annui che si sommano al risparmio previdenziale dell’iscritto; un importo a cui il lavoratore non iscritto al fondo pensione contrattuale rinuncia, mese dopo mese.
Importante ricordare infatti che il dipendente che non si iscrive al fondo pensione contrattuale o chi ha sottoscritto un prodotto bancario o assicurativo, non percepisce tale contributo. Una “perdita” che in 10-20 anni di lavoro raggiunge cifre importanti, non più recuperabili.
LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI
- Se un contratto collettivo aumenta la percentuale di contribuzione a carico ditta a favore del fondo pensione nazionale, lo stesso è dovuto anche a Solidarietà Veneto?
LA RISPOSTA È SI: gli accordi istitutivi di Solidarietà Veneto, siglati a livello regionale dai rappresentanti di aziende e lavoratori, hanno introdotto l’automatismo per il quale, per la determinazione della contribuzione dovuta agli iscritti a Solidarietà Veneto, si rimanda direttamente a quanto previsto, appunto, dal contratto nazionale (salvo accordi migliorativi).
Gli incrementi sono immediatamente esecutivi e non sono necessari moduli o documenti, né da parte degli iscritti, né da parte delle aziende, per poter accedere a tali incrementi.
- Su che importo viene calcolata la nuova percentuale?
Sono i singoli CCNL di riferimento a definire la “base” sulla quale calcolare l’importo del contributo azienda. Il fondo pensione regionale ha raccolto e messo a disposizione i dettagli dei principali contratti applicati agli associati nel documento Informazioni chiave per l’aderente (Scheda ‘I destinatari e i contributi’).
Per verificare il dato in modo rigoroso e puntuale, si rimanda ovviamente al testo del CCNL di riferimento.
- Per attivare il contributo azienda, il lavoratore deve indicare la percentuale minima a suo carico prevista contrattualmente o può optare anche per una contribuzione più elevata? Quali sono i vantaggi?
Massima flessibilità nella determinazione del contributo a carico lavoratore: quest’ultimo può infatti
- non versare alcun contributo volontario: in tal caso, tuttavia, il contributo datoriale non è erogato
- allinearsi alle indicazioni definite dal CCNL (contribuzione minima): è corrisposto il versamento aggiuntivo da parte dell’azienda
- prevedere una percentuale di contribuzione superiore al minimo: al vantaggio contrattuale (contributo azienda) si aggiunge il vantaggio fiscale sul maggior importo destinato a risparmio previdenziale. Una precisazione tuttavia: sebbene il lavoratore scelga una percentuale più elevata, il contributo a carico ditta rimane nella misura pari a quanto previsto dal CCNL di riferimento.
LE NOVITÀ 2022
Siamo quindi arrivati ad esaminare i contratti coinvolti dagli aumenti contrattuali nel 2022: clicca sugli approfondimenti di tuo interesse.
Area CONFINDUSTRIA
- CERAMICA E PIASTRELLE – MATERIALI REFRATTARI (1° gennaio)
- CHIMICA VETRO LAMPADE (dal 1° gennaio 2022)
- CONCIA (dal 1° ottobre 2022)
- LEGNO ARREDAMENTO (dal 1° gennaio 2022)
- METALMECCANICO (dal 1° giugno 2022)
- OMBRELLI E OMBRELLONI – PELLI E SUCCEDANEI – SPAZZOLE (1° gennaio – 1° aprile 2022)
Area CONFAPI
Area CONFIMI