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Tutele

Le tutele in caso di mancati versamenti​

Sei un lavoratore dipendente e hai deciso di iscriverti al fondo pensione per un futuro previdenziale migliore, ma…. se l’azienda non paga?

 
Ecco le risposte.

IL FONDO DI GARANZIA

Con la Circolare 23 del 22 febbraio 2008, l’Inps ha chiarito che sarà lo stesso istituto ad intervenire, integrando direttamente ai fondi pensione le somme non versate dal datore di lavoro colpito da fallimento o assoggettato ad altra procedura concorsuale (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria). L’intervento avverrà attraverso il Fondo di Garanzia Inps.

Cosa viene garantito?

Il Fondo di Garanzia opera per la copertura di tutte le somme trattenute dal datore di lavoro e non versate al fondo pensione: la quota Tfr, il contributo del lavoratore e il contributo azienda previsto dal contratto.
Le somme che verranno versate dal Fondo di Garanzia al fondo pensione sono rivalutate utilizzando per ciascun anno l’indice di rivalutazione del TFR.

I SOGGETTI GARANTITI

Possono richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia i lavoratori subordinati che, al momento della presentazione della domanda, risultino iscritti ad una delle forme pensionistiche complementari collettive elencate nell’Albo della COVIP, oppure i loro eredi e/o beneficiari indicati al momento dell’adesione, in caso di premorienza.

Fondo garanzia

Nei casi in cui l’azienda non possa fallire sotto il profilo giuridico, o ricorrere ad altre forme di procedura concorsuale, il Fondo di Garanzia interviene solo dopo che il lavoratore ha provato autonomamente – e senza successo – a riscuotere gli importi relativi ai contributi non versati.​

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