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Fiscalità

Tfr e Fondi pensione: la tassazione sui rendimenti

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L’imposta sostitutiva: cos’è?



…sul rendimento dei Fondi pensione
Il rendimento maturato sugli investimenti effettuati dal fondo pensione è soggetto a tassazione. Il Fondo, agendo da sostituto d’imposta, imputa mensilmente il costo e contabilizza il debito dovuto nei confronti dell’Erario. Il “valore quota” di ciascun comparto del Fondo tiene quindi già conto dell’imposta maturata. Ne deriva che, di regola, anche i rendimenti pubblicati dal Fondo pensione sono al netto dell’imposta sostitutiva.

…sulla rivalutazione del TFR “in azienda”
Per il TFR “in azienda” (o destinato al “fondo di tesoreria INPS”, nel caso di aziende con più di 50 dipendenti), l’imposta sostitutiva è applicata sulla rivalutazione annua del Tfr stesso. Il tasso di rivalutazione del Tfr è stabilito dalla legge: 1,5% fisso, maggiorato dal 75% della variazione dell’indice dei prezzi ISTAT.

Le modifiche introdotte



Con l’entrata in vigore della Legge di stabilità 2015, l’imposta sostitutiva applicata ai rendimenti dei Fondi pensione è passata dall’11,5% al 20%. Vengono però riconosciute due importanti eccezioni che possono comportare una diminuzione della tassazione effettivamente applicata:

  1. Applicazione di un’imposta del 12,5% (invece che del 20%) sui rendimenti maturati da titoli di Stato italiani e obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella cosiddetta “white list” (tutti i paesi con i quali l’Agenzia delle Entrate prevede un adeguato scambio di informazioni);
  2. un “credito d’imposta” qualora il Fondo investa in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine. Il credito andrà computato dall’ammontare derivante dall’applicazione ai rendimenti delle aliquote indicate in precedenza (12,5% e 20% a seconda del tipo di titoli). Il Governo comunicherà le tipologie di attività che potranno beneficiare del credito d’imposta (e le modalità di calcolo dello stesso) attraverso un decreto attuativo di prossima emanazione.

Nel caso del Tfr “in azienda”, invece, l’imposta sostiutiva è aumentata dall’11% al 17%.

Quanto sono tassati i rendimenti delle altre forme di risparmio?



Completiamo il quadro sulla tassazione dei rendimenti (o, come si usa dire, delle rendite finanziarie), prendendo in esame anche le altre tipologie di investimento che un risparmiatore privato può effettuare:

  • i rendimenti generati da titoli di stato italiani e dei paesi “white list” sono assoggettati ad un’imposta del 12,5% (stessa aliquota prevista per i Fondo Pensione);
  • I rendimenti generati da azioni, obbligazioni, titoli di stato “non white list”, fondi comuni e altri titoli simili o derivanti dai precedenti, sono assoggettati ad un’imposta del 26% (quando tali investimenti sono effettuati dal Fondo pensione, invece, l’aliquota è ridotta al 20% ).

L’entrata in vigore



La Legge di stabilità è diventata legge dello Stato il 29 dicembre 2014 (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale). L’efficacia delle nuove disposizioni sull’imposta sostitutiva, però, è stata differenziata:

  • per i fondi pensione, la nuova tassazione è applicata, con effetto retroattivo, anche ai rendimenti maturati nel 2014. L’Agenzia delle Entrate, disciplinando le modalità di attuazione, ha previsto che la maggiore imposta sui rendimenti del 2014 venisse applicata al momento del calcolo del valore quota di gennaio 2015. I rendimenti del primo mese dell’anno in corso, quindi, hanno scontato, in termini di risultato netto, l’aumento dell’imposta sostitutiva riferibile all’anno 2014.
  • nel caso del Tfr “in azienda”, la maggiore imposta è invece applicata a partire dalla rivalutazione del 2015.

Stima della “nuova” tassazione dei rendimenti



In attesa della pubblicazione dei decreti attuativi che descrivano le modalità con cui verrà riconosciuto il “credito d’imposta” citato in precedenza, è possibile comunque effettuare una prima stima sulla “nuova” tassazione dei comparti di Solidarietà Veneto.

Per stimare la tassazione teorica dei quattro comparti, è stata considerata la differente tassazione prevista sui titoli presenti in portafoglio: 12,5% sui titoli di stato “white list” e 20% sugli altri titoli. In questo contesto, va sottolineato che il Fondo Pensione è esente dall’imposta di bollo (addebitata sui conti correnti con giacenza media superiore ai 5 mila euro e sui depositi titoli) e dalla Tobin tax (tassazione applicata sugli acquisti di strumenti finanziari).

Questo il quadro complessivo:

In sintesi



Come Fondo Pensione abbiamo già espresso la nostra perplessità nei confronti degli interventi previsti dalla legge di stabilità, che non sembrano dettati dalla progettualità (salvo forse la questione del “credito d’imposta”) e che, indubbiamente creano anche qualche difficoltà amministrativa ed interpretativa.

Tuttavia, come si può evincere dalla tabella qui sopra, la nuova tassazione dei rendimenti dei Fondi pensione, rimane comunque tendenzialmente inferiore rispetto a quella delle altre forme di risparmio.

Considerando inoltre il regime fiscale agevolato dei versamenti (deducibilità dal reddito e possibilità, a determinate condizioni, di poter beneficiare del bonus 80 Euro) e la tassazione ridotta in fase di erogazione, non sussistono dubbi particolari sul fatto che, tra le forme di risparmio che il cittadino ha a disposizione per il proprio investimento a lungo termine, il Fondo Pensione presenta ancora l’impianto fiscale decisamente più vantaggioso.

Esaminando il nuovo contesto, gli iscritti ci pongono, nel frattempo, nuovi interrogativi, come ad esempio:
È consigliabile scegliere il comparto con minor tassazione?
Vista la minor tassazione, conviene investire tutto in titoli di Stato italiani?

Le risposte nel prossimo approfondimento.

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