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Fiscalità

Versamenti volontari: inviata la dichiarazione “Oneri deducibili”

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I versamenti volontari ai fondi pensione beneficiano di un vantaggioso regime fiscale: sono infatti deducibili fiscalmente fino ad un massimo di 5.164,57 euro all’anno.

Tuttavia, se il vantaggio fiscale sui versamenti effettuati per il tramite dell’azienda viene riconosciuto ogni mese nella busta paga, i contributi volontari eseguiti per mezzo di bonifico bancario dovranno viceversa essere evidenziati al momento della compilazione del Modello 730/2019.


Ecco che a tal fine Solidarietà Veneto ha inviato negli scorsi giorni la dichiarazione “Oneri deducibili” che attesta il valore dei bonifici eseguiti dagli associati.

Nel 2018 sono stati oltre € 5,1 milioni i versamenti volontari da bonifico bancario, effettuati principalmente dai lavoratori autonomi, da coloro che hanno creato o alimentato la posizione di un famigliare fiscalmente a carico o, in generale, da tutti i lavoratori che hanno preferito contribuire volontariamente al fondo senza passare dalla busta paga.

VERSAMENTI DA BUSTA PAGA



Come anticipato, il vantaggio fiscale sui versamenti al fondo pensione effettuati per il tramite dell’azienda viene riconosciuto mensilmente nella busta paga; il reddito indicato nella Certificazione Unica, quindi, è già ridotto dei versamenti alla previdenza complementare indicati al punto 412 della Certificazione Unica stessa.

Di conseguenza, per i lavoratori dipendenti che versano al fondo pensione esclusivamente da busta paga all’atto della Dichiarazione dei Redditi, non si rende necessaria nessuna operazione aggiuntiva. Né il Fondo, né l’aderente, quindi, dovranno produrre ulteriore documentazione, rispetto a quella rilasciata dal datore di lavoro.

VERSAMENTI ECCEDENTI LA SOGLIA DI DEDUCIBILITA’



Gli eventuali contributi volontari versati, nel corso dell’anno 2018, in eccesso rispetto il limite dei 5.164,57 euro (e quindi non deducibili dal reddito), dovranno essere comunicati al Fondo entro il 31/12/19 tramite l’apposito “Contributi non dedotti”.

In questi casi, al momento dell’erogazione della prestazione finale (in capitale o rendita) gli importi non dedotti e comunicati al Fondo, andranno a ridurre l’imponibile fiscale. Nella fase di erogazione, quindi, su tali importi la fiscalità sarà azzerata.

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