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Fiscalità

PREMI DI RISULTATO – LE ULTIME NOVITA’

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Buone notizie per la gestione dei premi di risultato (PDR) destinati alla previdenza complementare. Una recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate “alleggerisce” gli obblighi informativi in capo al dipendente. Riprendiamo con l’occasione i principali vantaggi che si possono ottenere versando il PDR al fondo pensione.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 55/E/2020, ha precisato quanto segue:

“Considerato che il versamento è effettuato direttamente dal datore di lavoro al Fondo di previdenza complementare, nonché riportato nella Certificazione Unica rilasciata al dipendente, quest’ultimo non è tenuto ad alcuna comunicazione alla forma di previdenziale complementare in relazione al credito welfare destinato a tale finalità.”

Se in precedenza, quindi, il lavoratore doveva dichiarare espressamente al fondo pensione l’ammontare dei versamenti riconducibile ai PREMI DI RISULTATO, da ora questo onere non è più previsto.

In questo nuovo contesto, la corretta comunicazione da parte dell’azienda della contribuzione da PDR è fondamentale affinché il lavoratore possa beneficiare del regime fiscale favorevole che caratterizza tale fattispecie.

Ricordiamo, in tal senso, che l’azienda inserisce il valore del contributo da premio di risultato nella lista di contribuzione compilabile da file excel, indicando il codice PR (tipo operazione) ed inserendo il valore nella colonna “contributo azienda”.

Gli uffici del Fondo rimangono a disposizione per fornire assistenza a tutte le Aziende associate. 

  • PREMI DI RISULTATO: DI COSA SI TRATTA?

Il PDR, in sintesi, è un elemento aggiuntivo alla normale retribuzione, di carattere variabile e il cui riconoscimento è condizionato al raggiungimento di un obiettivo (individuale, di team o di gruppo) definito a priori e collegato a taluni indicatori di, appunto, risultato.

Il PDR viene negoziato attraverso la contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale) e, entro il limite di € 3.000 (€ 4.000, nel caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori) lordi annui, gode della tassazione agevolata, in misura che varia a seconda dell’utilizzo per il quale il lavoratore vorrà optare, ossia:

  1. liquidazione del premio in busta paga: imposta sostitutiva pari al 10%
  2. conversione del premio in una delle diverse forme di “welfare aziendale”: nessuna tassazione
  3. destinazione, totale o parziale, del PDR all’assistenza sanitaria integrativa o al fondo pensione: esenzione fiscale integrale. In sintesi: se in virtù del “risultato” (produttività) ottengo un premio (PDR) di 1.000 € dall’azienda e lo verso al Fondo Pensione, all’atto della liquidazione avrò un pagamento di 1.000 €, senza nessun impatto fiscale.

Per un dettaglio più accurato sul tema e capire la distinzione tra Welfare e PDR, rimandiamo al nostro articolo dedicato.

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