I requisiti
L’articolo 1, comma 26 della legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) introduce la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi gli agricoli e i domestici, di richiedere la liquidazione del Tfr direttamente in busta paga per i periodi che decorrono dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018.
Per incassare in busta paga il Tfr, il lavoratore deve avere un’anzianità di servizio in azienda di almeno sei mesi. Se tale requisito risulta soddisfatto, il lavoratore interessato potrà presentare una domanda (“istanza di accesso”) all’ufficio del personale della propria azienda. Tale decisione sarà vincolante per tutto il periodo indicato in precedenza: non è quindi prevista la possibilità di revoca.
La richiesta di liquidazione del Tfr in busta paga, potrà comunque essere effettuata in qualsiasi momento dal 1° marzo 2015 fino all’ultimo mese utile, a ridosso della scadenza di giugno 2018.
L’opzione “busta paga”, come previsto dalla Legge di Stabilità, riguarda solamente il Tfr maturando. Non vi saranno cambiamenti, quindi per le quote di trattamento di fine rapporto accumulato in azienda o al fondo pensione nei periodi precedenti.
L’erogazione
Il decreto del Presidente del Consiglio ha stabilito che l’erogazione in busta paga per il dipendente che l’abbia richiesta, debba essere effettuata entro il mese successivo alla domanda del lavoratore.
Nel caso in cui l’azienda abbia richiesto l’accesso al finanziamento bancario di garanzia, il pagamento effettivo avrà decorrenza dal mese successivo alla disponibilità finanziaria da parte della banca. Le imprese con meno di 50 dipendenti, infatti, per finanziare la liquidazione del Tfr in busta paga possono accedere a un finanziamento bancario garantito presso un istituto di credito.
L’azienda dovrà inoltre comunicare all’Inps gli estremi identificativi dei lavoratori che hanno fatto domanda. L’INPS certificherà, quindi, l’importo della retribuzione imponibile utile per il calcolo del Tfr utilizzando il Durc (documento unico di continuità contributiva) sulla base dei periodi di paga dei 15 mesi precedenti la domanda stessa.
Sono escluse dall’obbligo di erogazione del Tfr in busta paga le sole aziende sottoposte a procedure concorsuali e quelle in crisi in base all’articolo 4 della legge 297/1982.
Tassazione e fondo pensione
Il Tfr “monetizzato” in busta paga, come indicato nel nostro approfondimento “Legge di Stabilità 2015: cosa cambia”, farà cumulo con il reddito e quindi è sottoposto a tassazione ordinaria IRPEF. Le valutazioni circa il rapporto costi/benefici di tale scelta risultano decisive, soprattutto se confrontate con la tassazione agevolata applicata alle contribuzioni versate ai fondi pensione.
Anche chi ha aderito a un fondo pensione potrà ottenere in busta paga il proprio Tfr; stiamo attendendo l’emanazione dei “decreti attuativi” per sviluppare al meglio alcune riflessioni su questo tema, continua a seguirci.
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