Lo sconto fiscale
Il vantaggio fiscale sui versamenti al fondo pensione effettuati da busta paga viene riconosciuto mensilmente nella busta paga.
Il reddito indicato nella Certificazione Unica, quindi, è già ridotto dei versamenti alla previdenza complementare (indicati al punto 412 della Certificazione Unica stessa).
In altre parole, all’atto della Dichiarazione dei Redditi, per i lavoratori dipendenti che versano al fondo pensione esclusivamente da busta paga, non si rende necessaria nessuna operazione aggiuntiva.
Né il Fondo, né l’aderente, quindi, dovranno produrre ulteriore documentazione, rispetto alla Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro.
Versamenti volontari diretti
Diversa è, invece, la gestione dei versamenti effettuati senza passare dalla busta paga). Non essendo indicati nella Certificazione Unica, gli importi versati in via diretta dovranno essere evidenziati al momento della compilazione del Modello 730/2016.
A tal fine occorrerà presentare, in sede di dichiarazione, copia dell’ordine di bonifico bancario del versamento effettuato al fondo accompagnata dalla comunicazione attestante l’effettivo versamento, che i nostri uffici hanno già provveduto ad inviare agli interessati.
Per maggiori approfondimenti sulla corretta gestione degli aspetti qui sintetizzati, consigliamo di rivolgersi al proprio Caf o Consulente di fiducia.
Versamenti per i familiari a carico
Nel caso di versamento in favore di un soggetto fiscalmente a carico, le modalità per beneficiare dello sconto fiscale derivante dalla deducibilità fiscale degli importi sono le stesse dei versamenti volontari diretti, indicate nel paragrafo precedente.
Contributi non dedotti
Gli eventuali contributi volontari versati, nel corso dell’anno 2015, in eccesso rispetto il limite dei 5.164,57 euro (e quindi non deducibili dal reddito), dovranno essere comunicati al Fondo entro il 31/12/16 tramite l’apposito modulo.
Nel caso di “contributi non dedotti”, al momento dell’erogazione della prestazione finale (in capitale o rendita) gli importi non dedotti e comunicati al Fondo, andranno a ridurre l’imponibile fiscale. Nella fase di erogazione, quindi, su tali importi la fiscalità sarà azzerata.
Un flash: deducibilità e detraibilità
La differenza tra oneri deducibili e detraibili si basa sul computo degli stessi prima o dopo il calcolo dell’imposta:
- La deducibilità consiste nella sottrazione degli importi deducibili dal reddito prima di calcolare l’imposta. In sostanza: REDDITO – ONERI DEDUCIBILI = REDDITO IMPONIBILE. Successivamente, sulla base del reddito imponibile, viene calcolata l’imposta.
- La detraibilità consiste nella sottrazione degli importi detraibili dopo aver calcolato il reddito imponibile e l’imposta da versare; tali oneri vengono sottratti direttamente dall’imposta (già calcolata in precedenza in base al reddito). Avremo dunque: IMPOSTA NETTA = IMPOSTA – ONERI DETRAIBILI.
Le contribuzioni al fondo, essendo deducibili, abbattono il reddito imponibile, e permettono al lavoratore iscritto di beneficiare di uno “sconto fiscale” pari all’aliquota Irpef più alta (mediamente il 27% + addizionali regionali e comunali).
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