Elemento retributivo previsto dai principali CCNL italiani, il “contributo azienda” è un “tassello” rilevante per la costruzione del proprio risparmio previdenziale. Ma attenzione: non sempre è dovuto.
Il fondo pensione è uno strumento che ben si adatta alla capacità di risparmio degli iscritti, che posso decidere liberamente se e come incrementare il proprio risparmio previdenziale con i cosiddetti “versamenti volontari”, peraltro fiscalmente deducibili, e per i soli lavoratori dipendenti, con la destinazione del TFR maturando.
Ma c’è ulteriore contribuzione che può aggiungersi al fondo pensione, già disciplinata e attivata dai contratti di lavoro, ma che talvolta non viene sfruttata: si chiama “contributo azienda”.
UN RISPARMIO AGGIUNTIVO PER LA FUTURA PENSIONE
Prima di capire nel dettaglio come funziona il contributo azienda e, soprattutto, quando è riconosciuto al lavoratore, è bene ricordare che in Italia, sono presenti diversi tipi di fondi pensione:
- fondi contrattuali (o negoziali), come Solidarietà Veneto, nati dall’iniziativa delle Parti Sociali mediante accordi collettivi nazionali, territoriali e/o aziendali che definisco chi può iscriversi al fondo e la misura delle contribuzioni
- fondi aperti, generalmente promossi dalla rete bancaria, sottoscrivibili da tutti i cittadini
- PIP (piani individuali pensionistici) istituiti da imprese di assicurazione a cui è possibile aderire solo su base individuale
Ebbene, il contributo azienda è un elemento retributivo previsto – con diverse modalità – a favore di chi si iscrive ai fondi pensione CONTRATTUALI, NAZIONALI o TERRITORIALI.
Il contributo del datore di lavoro è generalmente definito in forma percentuale ed è stabilito su base contrattuale: i diversi CCNL (o eventuali accordi aziendali migliorativi) possono prevedere dunque differenti % di contribuzione ai fondi pensione.
CONTRIBUTO AZIENDA: QUANTO VALE?
A titolo di esempio, riportiamo qui le percentuali di contribuzione a carico azienda di alcuni settori, ipotizzando due lavoratori a tempo pieno con una retribuzione media rispettivamente di € 20.000 e € 35.000 lordi annui.
Importi a cui il lavoratore non iscritto al fondo pensione contrattuale rinuncia, mese dopo mese: il contributo del datore di lavoro non è difatti convertito in altre misure di retribuzione. Inoltre, salvo accordi aziendali diversi, anche gli iscritti ai fondi pensione bancari o assicurativi non percepiscono tale contributo.
Una “perdita” che, dati alla mano, in 10-20 anni di lavoro può raggiungere cifre importanti, non più recuperabili.
LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI SUL CONTRIBUTO AZIENDA
- Se un contratto collettivo aumenta la percentuale di contribuzione a carico ditta a favore del fondo pensione nazionale, lo stesso è dovuto anche ai fondi territoriali come Solidarietà Veneto?
LA RISPOSTA È SI: in particolare, gli accordi istitutivi di Solidarietà Veneto, siglati a livello regionale dai rappresentanti di aziende e lavoratori, hanno introdotto l’automatismo per il quale, per la determinazione della contribuzione dovuta agli iscritti a Solidarietà Veneto, si rimanda direttamente a quanto previsto, appunto, dal contratto nazionale (salvo accordi migliorativi).
Gli incrementi sono immediatamente esecutivi e non sono necessari moduli o documenti, né da parte degli iscritti, né da parte delle aziende, per poter accedere a tali incrementi.
- Su che importo viene calcolata la nuova percentuale?
Sono i singoli CCNL di riferimento a definire la “base” sulla quale calcolare l’importo del contributo azienda. Il fondo pensione regionale ha raccolto e messo a disposizione i dettagli dei principali contratti applicati agli associati nel documento Informazioni chiave per l’aderente (Scheda ‘I destinatari e i contributi’).
Per verificare il dato in modo rigoroso e puntuale, si rimanda ovviamente al testo del CCNL di riferimento.
- Per attivare il contributo azienda, il lavoratore deve indicare la percentuale minima a suo carico prevista contrattualmente o può optare anche per unacontribuzione più elevata? Quali sono i vantaggi?
Massima flessibilità nella determinazione del contributo a carico lavoratore: quest’ultimo può infatti
- non versare alcun contributo volontario: in tal caso, tuttavia, il contributo datoriale non è erogato
- allinearsi alle indicazioni definite dal CCNL (contribuzione minima): è corrisposto il versamento aggiuntivo da parte dell’azienda
- prevedere una percentuale di contribuzione superiore al minimo: al vantaggio contrattuale (contributo azienda) si aggiunge il vantaggio fiscale sul maggior importo destinato a risparmio previdenziale. Una precisazione tuttavia: sebbene il lavoratore scelga una percentuale più elevata, il contributo a carico ditta rimane nella misura pari a quanto previsto dal CCNL di riferimento.
Maggiori informazioni sul trattamento fiscale delle contribuzioni al fondo pensione?
Leggi l’approfondimento FONDO PENSIONE & DEDUCIBILITA’: QUANDO LA FISCALITA’ E’ DALLA PARTE DEL RISPARMIATORE