La scelta riguardo i beneficiari che viene effettuata al momento dell’adesione o con comunicazioni successiva, riguarda solo il caso di premorienza, cioè di decesso dell’aderente durante la fase di accumulo.
L’eventuale designazione dei beneficiari per le prestazioni legate alla rendita (rendita reversibile o rendita contro assicurata) andrà invece effettuata al momento dell’avvio della rendita, quindi dopo il pensionamento.
In particolare, l’art. 14, comma 3, della vigente normativa stabilisce che, in caso di decesso dell’iscritto prima della maturazione del diritto alle prestazioni, l’intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche.
Al momento della prima adesione a Solidarietà Veneto, i beneficiari in caso di decesso sono gli “eredi legittimi”. Successivamente, compilando l’apposito modulo, l’iscritto potrà eventualmente modificare tale scelta, designando dei beneficiari specifici.
Quali sono le differenze tra eredi legittimi e beneficiari designati? Vediamole.
I beneficiari designati
La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip), con proprio documento approvato il 15 luglio 2008, ha precisato che il diritto al riscatto spetta ai beneficiari designati dal titolare della posizione e solo l’assenza di esplicita volontà dell’aderente conferisce tale diritto agli eredi legittimi (vedi sotto).
Indicando uno (o più) beneficiari, quindi, questi avranno la precedenza su quelli previsti dalla legge e, in mancanza, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione.
Alla luce delle indicazioni normative e degli orientamenti emanati dalla Covip, si raccomanda di valutare la designazione di beneficiari specifici considerando attentamente anche questi aspetti.
Gli eredi legittimi
Più volte in questo articolo abbiamo citato gli “eredi legittimi”: ma chi sono?
La risposta ci viene data dal secondo libro del Codice Civile: gli eredi legittimi sono il coniuge, i discendenti, gli ascendenti (genitori, nonni), i fratelli e le sorelle e gli altri parenti fino al sesto grado.
Come viene diviso tra gli eredi legittimi l’ammontare maturato presso il Fondo?
Se vi sono solo figli: hanno diritto a tutto il patrimonio ereditario da dividersi fra loro in parti uguali; la loro presenza esclude la successione degli altri parenti, ad eccezione del coniuge.
Se vi sono figli e coniuge: l’eredità si divide in parti uguali tra il coniuge e i figli;
Se vi sono coniuge e genitori e/o fratelli e sorelle: l’eredità si divide in parti uguali tra il coniuge e i genitori e/o fratelli;
Se vi è il solo coniuge: a lui spetta tutta l’eredità.
Se vi sono solo i genitori: spetta loro tutta l’eredità da dividersi in parti uguali.
Se vi sono solo fratelli e sorelle: l’eredità si divide fra loro in parti uguali.
In mancanza di eredi legittimi la posizione maturata rimarrà acquisita dal Fondo Pensione.
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