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Tfr in busta paga: arriva la Qu.I.R.

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Partiamo dall’inizio: cosa vuol dire “Qu.I.R.”? È la Quota Integrativa alla Retribuzione, cioè la quota di Tfr mensile maturata e liquidata direttamente in busta paga su richiesta del lavoratore.

Qu.I.R.: come funziona



I dipendenti del settore privato, il cui rapporto con l’azienda è in essere da almeno 6 mesi, potranno ufficialmente richiedere al datore di lavoro la liquidazione in busta paga della quota di TFR maturanda (Qu.I.R.).La scelta, lo ricordiamo, è irrevocabile dal momento in cui viene formulata e fino al 30/06/2018.

I lavoratori interessati dovranno presentare al datore di lavoro apposta istanza (l’allegato 1 al Decreto) nella quale, richiedendo la liquidazione della Qu.I.R., attesteranno anche che il proprio TFR è libero da garanzie su eventuali finanziamenti contratti (ad esempio una cessione del quinto dello stipendio). L’Art. 3 comma 3 del Decreto, infatti, specifica che non è possibile richiedere la liquidazione della Qu.I.R. nei casi in cui sul TFR sia stata costituita una garanzia a copertura di contratti di finanziamento.

Il credito alle aziende



Per fronteggiare l’esigenza di maggiore liquidità derivante dall’erogazione del Tfr “in busta”, le Aziende con meno di 50 addetti avranno la possibilità di accedere ad un finanziamento agevolato secondo quanto previsto dall’accordo quadro siglato tra l’ABI e il Governo. Il costo del finanziamento non potrà superare la teorica rivalutazione del TFR in azienda.

Gli istituti di credito aderenti all’accordo, finanzieranno esclusivamente le quote di Qu.I.R. comunicate dall’INPS sulla base delle indicazioni che il datore di lavoro fornisce all’interno delle denunce contributive.

Il datore di lavoro dovrà restituire le somme oggetto del finanziamento entro il 30/10/2018 oppure, in caso di cessazione del rapporto di lavoro (se antecedente alla scadenza del 30/06/2018), entro il mese successivo alla conclusione del rapporto stesso.

Tempi e decorrenza



Di norma, il lavoratore avrà diritto alla liquidazione della Qu.I.R. a partire dal mese successivo a quello di presentazione dell’istanza. Ad esempio, presentando l’istanza all’azienda nel mese di aprile 2015, la liquidazione della Qu.I.R. a partire dalla busta paga del mese di maggio (liquidata, di norma, ai primi di giugno).

I dipendenti di aziende che sceglieranno di aderire al finanziamento agevolato (esclusivamente quelle con meno di 50 addetti), riceveranno le quote di Qu.I.R. a partire dal terzo mese successivo dall’efficacia dell’istanza.

La pubblicazione del Decreto ha fatto emergere alcuni elementi controversi, proprio nell’ambito delle “tempistiche”. La Legge di Stabilità, infatti, ha fissato l’inizio del periodo di sperimentazione dell’opzione “Tfr in busta” al 1° marzo 2015, mentre il Decreto in esame entrerà in vigore il prossimo 3 aprile 2015. A fronte di questo “spostamento” si registrano pareri discordanti, rispetto al periodo di operatività effettiva della Qu.I.R. e su quando il lavoratore interessato avrà facoltà di avviare l’istanza; ti terremo aggiornato.

Tassazione e contribuzione



In merito al trattamento fiscale, come già esaminato nei giorni scorsi, è confermato che la Qu.I.R. rientrerà a tutti gli effetti nel computo del reddito e per questo assoggettata alle imposte ordinarie (IRPEF e addizionali regionali e comunali).

La stessa, invece, non è soggetta ad imposizione contributiva e non incide sulle voci che concorrono alla formazione del “reddito complessivo” solo ai fini del “Bonus” di 80 euro. La Qu.I.R., infine, sarà esclusa dal reddito di riferimento per la determinazione dell’aliquota di tassazione separata applicata alla liquidazione del TFR da parte dell’Azienda alla cessazione del rapporto di lavoro.

TFR e Fondo pensione



Il Dpcm ha confermato la possibilità di inoltrare l’istanza di accesso alla Qu.I.R. anche per i lavoratori che che destinano il proprio Tfr ad un fondo pensione.

In tal caso, durante il periodo di validità della richiesta di Quir, la partecipazione del lavoratore al fondo pensione prosegue senza la destinazione del Tfr, sulla base eslusivamente del versamento dei contributi da parte dello stesso lavoratore e del datore di lavoro.

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