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Negli ultimi giorni, sui social network, si è diffusa una notizia che ha destato l’attenzione di molte persone associate al Fondo: dal 2027 sarebbe stata cancellata la clausola di salvaguardia che, nella tassazione del TFR, consente di utilizzare gli scaglioni e le aliquote IRPEF del 2006, qualora più favorevoli rispetto a quelle attualmente in vigore.
Da questa interpretazione sono nate alcune preoccupazioni: il Governo avrebbe eliminato una tutela fiscale sul TFR, penalizzando il lavoratore medio.
Basta però leggere per intero il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi per scoprire che la clausola non è stata affatto cancellata. La notizia, quindi, non corrisponde al vero. Anche l’idea che l’eventuale abolizione avrebbe colpito i lavoratori e le lavoratrici con i redditi più bassi non regge alla prova dei numeri.
Vediamo come stanno le cose
La norma abrogata e quella che la sostituisce
La clausola di salvaguardia era prevista dall’articolo 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La norma stabiliva che, per determinare l’imposta sul TFR e sulle altre somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, si applicassero, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.
Con il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, che introduce il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, quella disposizione viene effettivamente abrogata. Lo prevede l’articolo 376.
Il decreto, però, all’articolo 21, comma 11, stabilisce:
«Ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a), si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.»
La clausola, dunque, non viene soppressa: viene trasferita nel nuovo Testo unico. Dal 1° gennaio 2027 cambia la collocazione della disposizione, non il suo effetto.
Come funziona la tassazione del TFR
Per comprendere meglio il significato della clausola di salvaguardia, riprendiamo il tema della tassazione del TFR. Non viene tassato come un normale reddito dell’anno in cui viene incassato: è soggetto a tassazione separata, perché si tratta di una somma che si forma progressivamente durante il rapporto di lavoro e viene normalmente percepita alla sua conclusione.
L’operazione avviene in due fasi. In un primo momento l’azienda, effettua un calcolo provvisorio individuando il reddito di riferimento (collegato all’ammontare del TFR e alla durata del rapporto) e applicando la relativa aliquota IRPEF. Successivamente, l’Agenzia delle Entrate ricalcola l’imposta in via definitiva sulla base del reddito medio degli ultimi cinque anni.
Appurato che la clausola è ancora in vigore, resta da capire chi sarebbe stato penalizzato da un’ipotetica abrogazione. Confrontando gli scaglioni IRPEF del 2006 con quelli attualmente vigenti, il punto di pareggio si colloca attorno agli 80.000 euro di reddito. Solo sopra questa soglia le aliquote odierne risultano meno favorevoli rispetto a quelle del 2006. Un’eventuale abolizione della clausola avrebbe dunque penalizzato i redditi più elevati, con Retribuzioni Annue Lorde orientativamente prossime ai 90.000 euro.
E la previdenza complementare?
Alcuni contenuti circolati online suggerivano l’opportunità di utilizzare la previdenza complementare come risposta alla presunta modifica normativa. Vale la pena chiarire che le cose non stanno così: la previdenza complementare si sceglie per un motivo più concreto, la demografia è cambiata. Si vive più a lungo, la popolazione invecchia e il rapporto tra chi lavora e chi è in pensione è profondamente diverso rispetto al passato.
Non si costruisce una pensione complementare in risposta a questa o quella modifica fiscale, ma per rispondere responsabilmente a un problema strutturale.
E questa, a differenza della storia della clausola cancellata, non è una bufala.