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Piccola guida sulla cessione del quinto

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Di che si tratta veramente? Chi sono i beneficiari?

La “cessione del quinto” è una forma di finanziamento a cui può ricorrere chi è titolare di uno stipendio (lavoratori dipendenti, pensionati). L’erogante è un intermediario finanziario (banca — società finanziaria) autorizzato. In sostanza: il lavoratore riceve un prestito che si impegna a restituire cedendo (al massimo) 1/5 del proprio stipendio e ponendo in garanzia della restituzione il suo Tfr.

Queste operazioni sono tendenzialmente molto costose. I tassi nominali superano di norma di pochi punti l’Euribor ma le spese (istruzione pratica, commissioni, consulenza, assicurazione, ecc.) spingono in alto quelli effettivi. Non è raro trovare TAEG o TEG (indicatori che rappresentano il “vero” costo per il fruitore) prossimi al 30%. I numeri fanno una certa impressione, ma occorre osservare come l’aspetto sia, di norma, coerente con il fatto che a monte non vi sono garanzie più “forti” (ipoteche e/o fideiussioni): la finanziaria quindi deve tutelarsi dal rischio di insolvenza .

Non condividiamo quindi una fin troppo facile demonizzazione “tout court” delle finanziarie: i costi più alti sono una diretta conseguenza dei rischi più alti. Sembra un paradosso (ma non lo è): chi ha più bisogno, perché ha bassi redditi, sconta tassi più alti perché è un cliente… meno affidabile.

C’è quindi convenienza a ricorrere a tali prestiti? Occorre valutare caso per caso; è certo però che la concorrenza ci permette di scegliere. Non è saggio fermarsi alla prima offerta: un attento confronto può permettere di spuntare condizioni migliori.

Cosa c’entra la cessione del quinto con il Fondo Pensione?

I contratti con cui si “cede il quinto” prevedono di norma che sia posta a garanzia (nei limiti di legge) anche la propria posizione individuale accumulata al Fondo Pensione. È un passaggio non sempre percepito dal lavoratore: in più di un occasione abbiamo rilevato come il beneficiario del prestito fosse convinto di aver sottoposto a garanzia solo il Tfr in azienda. Non è così: ognuno verifichi attentamente questo aspetto prima di sottoscrivere qualsiasi contratto.

Riassumendo, il concetto è questo: finché la posizione rimane in capo al Fondo Pensione essa non può essere intaccata dalla finanziaria.

La prestazione pensionistica (rendita e/o capitale) è invece aggredita nel limite di 1/5 del totale erogato (idem per le anticipazioni per spese sanitarie): si tratta infatti di fattispecie tutelate dalla legge alla stregua delle pensioni pubbliche per il loro evidente carattere previdenziale.

Riscatto e anticipazione per prima casa o per “altri motivi” non sono invece tutelate allo stesso modo dalla legge perché non hanno carattere previdenziale (…motivo in più per evitarne il ricorso). È qui infatti che la finanziaria può incidere, a norma di legge, in modo completo: la posizione individuale, se si abbandona l’ottica previdenziale, può essere “aggredita” nel limite del debito residuo.

Salvo il caso della “prestazione previdenziale” che, come già detto, è sottoposta a maggior tutela, di fatto è come rinunciare completamente alla disponibilità del proprio Tfr finché non si ha pagato tutto il debito. Massima attenzione dunque a questo aspetto, altrimenti si rischia di sovrastimare la propria capacità di spesa.

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