Giunge una buona notizia dal recente rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) “Industria – occhialeria”: le Parti firmatarie hanno infatti introdotto un nuovo contributo a carico del datore di lavoro che, attraverso il Fondo pensione, andrà ad alimentare, quale premio assicurativo, una copertura “accessoria” per i casi di premorienza ed invalidità permanente. La previsione contrattuale è stata resa operativa con accordo in data 23 maggio 2017, la decorrenza di tale contributo è fissata al 1° luglio 2017.
Le prestazioni accessorie in Solidarietà Veneto: a chi spettano
Ormai da un paio di anni Solidarietà Veneto, grazie agli accordi territoriali del 2014 e alla collaborazione con Axa assicurazioni (gestore scelto tramite gara), offre questa copertura ai lavoratori i cui contratti di primo o secondo livello prevedano la contribuzione. I lavoratori dell’occhialeria, assieme quelli del settore delle “penne e spazzole” (anche in questo caso il rinnovo del contratto è recente) si aggiungono dunque a numerosi altri che, da tempo, possono contare su questo prezioso supporto. Ci riferiamo ai lavoratori dell’industria chimica, farmaceutica, mineraria, del vetro e delle lampade, a quelli operanti nell’ambito delle ceramiche e dei materiali refrattari e, infine, al mondo della moda (tessile, calzature, pelli e cuoio, ecc.). A questi, si aggiungono, inoltre, anche i lavoratori di alcune aziende dove tale prestazione è stata introdotta per effetto di accordi aziendali (pensiamo al settore del legno – arredamento, soprattutto nella provincia di Treviso).
Come funziona
Con il pagamento del premio, nel caso in cui l’aderente subisca l’evento, scatterà il “completamento del piano previdenziale”, a favore dei beneficiari designati, i quali potranno percepire la “pensione complementare”, come se fossero stati versati contributi al Fondo con regolarità per tutta la sua vita lavorativa. Il contributo pagato dal datore di lavoro corrisponde, nel caso dell’occhialeria, allo 0,20% del cosiddetto “Elemento retributivo nazionale” (o E.R.N., in pratica il minimo salariale). Per esempio, a fronte di un ERN di 22.000 €, il premio annuo pagato dall’azienda sarebbe pari a 44 € annui. Una somma contenuta, che però, nel caso di decesso (o di invalidità superiore al 50%), per un aderente quarantenne, comporterebbe per i beneficiari la ricezione di un capitale pari a 61.600 € (cifra che si aggiungerebbe al valore della posizione maturata nel Fondo per effetto dei versamenti).
I vantaggi
Si intuisce subito la convenienza di tale novità: il Fondo, contrattando collettivamente le prestazioni con l’assicurazione, ottiene condizioni ben più vantaggiose rispetto a quelle che potrebbe raggiungere il singolo accedendo individualmente all’offerta assicurativa (si ipotizzano costi 3 – 4 volte superiori). Si tratta di un ulteriore buon motivo per scegliere Solidarietà Veneto dato che, detto contributo, non è dovuto ai lavoratori non iscritti o che abbiano scelto uno strumento diverso da quelli individuati dalla contrattazione (aziendale, territoriale o nazionale).
Esclusioni
Chi decide di aderire versando il solo TFR (dunque rinunciando in toto al “contributo azienda”), rinuncia automaticamente anche alla copertura. Sono inoltre esentate dal versamento del contributo le aziende che, sulla base di un accordo o regolamento aziendale, abbiano già stipulato analoga ed equivalente assicurazione a beneficio dei propri lavoratori dipendenti iscritti al Fondo: suggeriamo quindi a ciascun lavoratore di verificare con la propria azienda se sussiste o meno tale possibilità.
Solidarietà e finanza
Ci pare interessante chiudere sottolineando la filosofia che sottende a tela fattispecie: lavoratori ed aziende si mettono insieme per contrattare con il sistema finanziario le prestazioni necessarie a tutelare persone che si trovano in stato di assoluto bisogno. Come ai tempi delle “casse mutua” e nel pieno rispetto del nome che questo Fondo porta, ecco introdotto un elemento di solidarietà a favore di chi è meno fortunato.