La legge di bilancio per il 2018 è stato forse l’ultimo atto normativo di importanza rilevante che l’attuale parlamento ha approvato, proprio a pochi mesi dalle prossime elezioni. Si è intervenuti sulle pensioni, aggiustando i meccanismi relativi alla cosiddetta APE social, ridefinendo il perimetro delle “mansioni gravose” e dei “lavoratori precoci”. Interventi capillari, che hanno suscitato l’apprezzamento di taluni, lasciano insoddisfatti altri. Ora il tema delle pensioni diventa materia da campagna elettorale, con le varie parti politiche impegnate a proporre all’elettorato il proprio punto di vista.
Ma allontaniamoci dalla bagarre elettorale, andando a concentrarci su alcuni aspetti della norma che toccano in modo specifico la previdenza complementare.
Le novità sono molte e richiederanno più di un approfondimento. Per il momento proponiamo un “assaggio”, utile a pregustare gli aspetti principali e consentire una visione d’assieme.
Bonus 80 euro: innalzate le soglie
È elevato l’interesse che molti associati hanno rispetto a questa tematica: il versamento alla previdenza complementare, effettuato per il tramite della busta paga, spesso consente di abbattere il “reddito complessivo” permettendo di accedere al bonus.
Dal 1° gennaio 2018 le soglie di “reddito complessivo” che determinano il diritto o meno di accedere al bonus, vengono innalzate rispettivamente da € 24.000 a € 24.600 e da € 26.000 a € 26.600: valori da tenere a mente fin dall’inizio dell’anno per una programmazione accurata della propria contribuzione previdenziale.
RITA 2.0: meno vincoli, meno anni, meno tasse
Ad un anno dalla sua apparizione (Legge di bilancio 2017), il legislatore interviene sull’erogazione temporanea e frazionata del capitale finale, meglio nota come “RITA” (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata). Si chiude così il periodo di sperimentazione e, dal 1° gennaio 2018, l’art. 11 del D.Lgs 252/05, oltre alle prestazioni previdenziali e le anticipazioni, disciplina anche questa nuova, vantaggiosa, forma di erogazione.
Rimandando i dettagli ai prossimi approfondimenti, forniamo fin d’ora alcune informazioni chiave (evidenziando i miglioramenti rispetto alla norma previgente).
Per richiedere la RITA:
- basterà aver cessato l’attività lavorativa e possedere almeno 20 anni di contributi al regime pubblico di appartenenza. Non sarà più richiesto il possesso dei requisiti per l’APE volontaria;
- occorrerà avere almeno 61 anni e 7 mesi (contro i 63 anni previsti in precedenza – ulteriore miglioramento introdotto dalla legge), ossia raggiungere, entro i 5 anni successivi, l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia (66 anni e 7 mesi). Dal 2019, il requisito salirà a 62 anni per effetto dell’adeguamento della pensione di vecchiaia (67 anni, + 5 mesi aggiuntivi).
La nuova norma disciplina anche la cosiddetta “prestazione anticipata”, introdotta la scorsa estate dal DDL “concorrenza” (L. 124/2017): chi fosse inoccupato da più di 24 mesi, e che nei 10 anni successivi raggiungesse l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, potrà chiedere la “rendita temporanea”: una seconda forma di “RITA”, che verrebbe erogata dai 56 anni e 7 mesi di età , dopo i 2 anni di inoccupazione. Dal 2019, il requisito si passerà a 57 anni per effetto dell’adeguamento della pensione di vecchiaia (67 anni, + 5 mesi aggiuntivi).
La “RITA 2.0” si articola quindi in due sottospecie: quella prevista dalla Legge di bilancio 2017 (resa indipendente dall’“APE” e con requisito anagrafico ridotto) e quest’ultima opzione (che qualcuno chiama “RITA bis” o, simpaticamente, RITONA), corrispondente alla “prestazione pensionistica anticipata”.
Lasciamo per ultimo uno degli elementi più interessanti della RITA (nelle due versioni): il vantaggio fiscale. La parte imponibile tempo per tempo maturata, sarà integralmente tassata secondo quanto previsto per le prestazioni previdenziali dall’Art. 11, c.6 D.Lgs.252/05, ovvero applicando un’aliquota del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno d’iscrizione ai fondi successivo al 15° (fino ad un minimo del 9%).
Un’opportunità da approfondire con attenzione per chi ha accumulato una lunga anzianità di iscrizione. Ulteriore opportunità anche per chi, nel periodo di attivazione dell’opzione avesse redditi bassi: il percettore di RITA può decidere di non avvalersi del regime suddetto, optando per la “tassazione ordinaria” (quindi nel caso questa non sia elevata).
La Covip (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) emanerà probabilmente entro fine gennaio delle disposizioni interpretative della nuova norma, a valle delle quali i Fondi pensione adegueranno i loro statuti e le loro procedure.
Meno tasse e più pensione anche per i dipendenti pubblici
Il pubblico impiego, che ancora non rientra nella platea dei potenziali aderenti a Solidarietà Veneto, beneficerà dal 1° gennaio 2018 del più conveniente regime fiscale a cui, già dal 2007, sono assoggettati i dipendenti privati.
Un’equiparazione da tanto tempo attesa e che attiene alla maggiore deducibilità dei versamenti effettuati ai fondi pensione di tale settore. Viene equiparata anche la tassazione in uscita: meno tasse anche sulle liquidazioni finali. Scompare dunque una differenziazione che era percepita come iniqua; ora potrebbe aprirsi una fase di sviluppo per la previdenza complementare in tale contesto, anche perché la legge prevede che le Parti sociali possano attivare forme di adesione tramite silenzio-assenso per i dipendenti pubblici assunto dal 1° gennaio 2019.
Contributo contrattuale ai fondi territoriali
La legge bilancio interviene in modo specifico anche sui fondi pensione territoriali.
Si prevede infatti che, qualora i contratti di lavoro o la legge destinino ai fondi nazionali di categoria eventuali forme di contribuzione (diverse da quelle previste dall’Art. 8 Dlgs 252/05) queste dovranno essere attribuite ai fondi territoriali, ove esistenti (oltre a Solidarietà Veneto, anche Laborfonds in Trentino Alto Adige e Fopadiva in Valle d’Aosta).
La norma si riferisce in particolare alla fattispecie del “contributo contrattuale”, che ha determinato, negli ultimi anni, l’iscrizione obbligatoria dei lavoratori di alcuni settori (edilizia, igiene ambientale, ecc.) ai fondi nazionali di categoria. La prevalenza del fondo territoriale sul fondo di categoria, è peraltro mitigata dalla facoltà del lavoratore di optare per una scelta diversa.
È disciplinata altresì un ulteriore fattispecie: nel caso in cui il lavoratore (per disposizione contrattuale o normativa) fosse chiamato a scegliere il fondo destinatario del contributo aggiuntivo, e non esercitasse alcuna opzione, si andrebbero ad applicare le previsioni dell’Art. 8, c. 7, lett. b) Dlgs 252/05 (disciplina del silenzio – assenso sul TFR inoptato).
Una disamina accurata di tale fattispecie richiederà naturalmente passaggi ulteriori, a cui rimandiamo dopo che Covip si sarà espressa riguardo alla novità.
Soppressione FONDINPS
Chiude i battenti il fondo residuale cui veniva versato il TFR maturando dei lavoratori “silenti” (nessuna scelta dopo sei mesi dall’assunzione), nei casi in cui non fosse determinabile il Fondo destinatario, o perché inesistente, o per presenza di più fondi negoziali.
37.000 iscritti ed un patrimonio limitato, a causa della carenza contributiva, hanno suggerito al legislatore di procedere alla chiusura. Sono circa 2.600 gli iscritti al Fondinps nella nostra regione.
Ora le Parti sociali sono chiamate ad individuare, nell’ambito dei Fondi pensione esistenti, quello che si sostituirà a Fondinps, recependo le posizioni in essere.
Attenzione : il Fondinps non è da confondere con il fondo tesoreria INPS, a cui invece viene versato il TFR maturando di chi ha deciso di non destinare il TFR ad un fondo, qualora egli operi in un’azienda con più di 50 dipendenti (Dlgs 252/05).
Crediamo che il materiale normativo oggetto di analisi sia corposo e, al solito, segnaliamo la disponibilità dei nostri uffici per qualsiasi approfondimento.
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