Novità in arrivo nel mese di ottobre: il fondo “residuale” Fondinps chiude e passa il testimone al fondo Cometa. Ma attenzione a non confondersi: nessun impatto per il Fondo di Garanzia o per quello di Tesoreria dell’Inps.
FONDINPS
FondInps, ossia la forma pensionistica complementare residuale istituita presso l’Inps, è stato posto in liquidazione. Istituito nel 2005, il fondo recepisce il Tfr dei lavoratori che in modo tacito o esplicito trasferiscono il TFR maturando ad una forma di previdenza complementare pur non avendo un fondo negoziale di rifermento.
Al 31/12/2019 risultavano iscritti al fondo circa 28mila lavoratori (poco più di un migliaio in Veneto) ma meno di 6mila con un versamento effettuato nel corso dell’anno.
La sua chiusura era stata già stata prevista nella legge bilancio per il 2018: le crescenti difficoltà a mantenere condizioni di efficienza operativa, a fronte dei limitati iscritti, avevano infatti spinto il legislatore a fare tale scelta.
A FondInps subentra Cometa, il Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica.
I datori di lavoro, nei casi in cui non operi un fondo pensione contrattuale di riferimento dei propri dipendenti, dal 1° ottobre 2020 stanno provvedendo ad informare i lavoratori sulla nuova destinazione del TFR, pregresso e maturando.
I lavoratori già iscritti a FONDINPS al 30 settembre 2020, e transitati in COMETA, possono trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare entro sei mesi dalle informative previste a favore dei datori lavoro e dei lavoratori.
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IL FONDO DI TESORERIA INPS
Altra questione è il “Fondo di Tesoreria INPS”, attivo dal 01/01/2007, che ha uno scopo del tutto differente. Sappiamo che ogni lavoratore può decidere di non destinare il TFR ad un fondo pensione, mantenendolo accantonato presso l’azienda dove è occupato. Tuttavia, nel caso di aziende che al 31/12/2006 (o alla fine del primo anno di attività, se avviata successivamente) avessero avuto almeno 50 dipendenti, il TFR non resta effettivamente “in azienda”, ma viene destinato al suddetto fondo (attenzione: non fa cumulo con i contributi pensionistici).
Il fondo di tesoreria non è dunque un fondo pensione (come Fondinps): il trattamento – dal punto di vista del lavoratore – è analogo a quello di chi effettivamente vede accantonato in azienda il proprio TFR, salvo qualche eccezione, per esempio relativamente al trasferimento del cosiddetto “TFR pregresso”: molti lavoratori ci chiedono spesso se in qualche modo sia possibile trasferire alla previdenza complementare anche le quote di TFR maturate prima dell’adesione al fondo pensione (specialmente quelle maturate dal 2007 in poi, in ragione della convenienza fiscale).
Con messaggio n. 413 del 4 febbraio scorso, l’INPS ha specificato che tale operazione, se riferita alle quote di TFR pregresse, ossia già maturate, versate al Fondo di Tesoreria INPS, non è praticabile.
Previo accordo con il datore di lavoro, resta invece la facoltà di trasferire il TFR maturato prima dell’adesione, qualora l’azienda non sia soggetta all’obbligo di versamento alla “Tesoreria INPS” (tipicamente ci riferiamo alle aziende che al 31/12/2006 avevamo meno di 50 dipendenti).
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IL FONDO DI GARANZIA INPS
Altro istituto è poi il Fondo di Garanzia INPS per la previdenza complementare, strumento che garantisce la restituzione degli eventuali mancati versamenti al fondo (TFR, contributo lavoratore e contributo del datore di lavoro) di aziende coinvolte in procedure concorsuali (ad esempio fallimento).
Nel caso di aziende per cui la normativa non preveda il ricorso alle procedure concorsuali, è comunque possibile richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia INPS a condizione che sia stata esperita, da parte del lavoratore, una procedura esecutiva individuale.
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