Avviso! Nuova modalità di accesso all'Area Riservata iscritti con Carta Identità Elettronica (CIE)
Per i dettagli clicca qui.

Per tutti i dettagli

Avviso! Oggi, 11 MAGGIO 2023, l’AREA ISCRITTI e l’AREA AZIENDE potrebbero registrare dei rallentamenti per interventi di manutenzione straordinaria. Dalle ore 15.00 il servizio riprenderà il corretto funzionamento..

Per tutti i dettagli
Fiscalità

Dichiarazione dei redditi: informazioni utili

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deducibilità e detraibilità



I versamenti al fondo pensione sono deducibili fiscalmente fino ad un massimo di 5.164,57 euro all’anno; ma cosa vuol dire?

La differenza tra oneri deducibili e detraibili si basa sul computo degli stessi prima o dopo il calcolo dell’imposta:

  • La deducibilità consiste nella sottrazione degli importi deducibili dal reddito prima di calcolare l’imposta. In sostanza: REDDITO – ONERI DEDUCIBILI = REDDITO IMPONIBILE. Successivamente, sulla base del reddito imponibile, viene calcolata l’imposta.
  • La detraibilità consiste nella sottrazione degli importi detraibili dopo aver calcolato il reddito imponibile e l’imposta da versare; tali oneri vengono sottratti direttamente dall’imposta (già calcolata in precedenza in base al reddito). Avremo dunque: IMPOSTA NETTA = IMPOSTA – ONERI DETRAIBILI.

Le contribuzioni al fondo, essendo deducibili, abbattono il reddito imponibile, e permettono al lavoratore iscritto di beneficiare di uno “sconto fiscale” pari all’aliquota Irpef più alta (mediamente il 27% + addizionali regionali e comunali).

Sconto fiscale, quando? Subito!



Il vantaggio fiscale sui versamenti al fondo pensione effettuati da busta paga viene riconosciuto ogni mese nella busta paga; il reddito indicato nella Certificazione Unica, quindi, è già ridotto dei versamenti alla previdenza complementare indicati al punto 413 della Certificazione Unica stessa.

Nelle istruzioni 2018 per la compilazione del 730, con riferimento ai righi da E27 a E31 (Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali), l’Agenzia delle Entrate, a pagina 56, scrive: «Il contribuente non è tenuto alla compilazione dei righi da E27 a E31 se non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Questa situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi non dedotti, relativi ad altre forme di previdenza integrativa, non è indicato alcun importo al punto 413 della Certificazione Unica 2018.».

In altre parole, per i lavoratori dipendenti che versano al fondo pensione esclusivamente da busta paga all’atto della Dichiarazione dei Redditi, non si rende necessaria nessuna operazione aggiuntiva. Né il Fondo, né l’aderente, quindi, dovranno produrre ulteriore documentazione, rispetto a quella rilasciata dal datore di lavoro.

Versamenti volontari diretti



Diversa è, invece, la gestione dei versamenti diretti a Solidarietà Veneto (quindi quelli effettuati dai lavoratori autonomi o, in generale, da tutti i lavoratori senza passare dalla busta paga) che dovranno essere evidenziati al momento della compilazione del Modello 730/2018.

A tal fine occorrerà presentare, in sede di dichiarazione, copia dell’ordine di bonifico bancario del versamento effettuato al fondo accompagnata dalla comunicazione attestante l’effettivo versamento, che i nostri uffici hanno già provveduto ad inviare agli interessati. Per maggiori approfondimenti sulla corretta gestione degli aspetti qui sintetizzati, consigliamo di rivolgersi al proprio Caf o Consulente di fiducia.

Versamenti per i familiari a carico



Nel caso di versamento in favore di un soggetto fiscalmente a carico, le modalità per beneficiare dello sconto fiscale derivante dalla deducibilità fiscale degli importi sono le stesse dei versamenti volontari diretti, indicate nel paragrafo precedente.

Contributi non dedotti



Gli eventuali contributi volontari versati, nel corso dell’anno 2017, in eccesso rispetto il limite dei 5.164,57 euro (e quindi non deducibili dal reddito), dovranno essere comunicati al Fondo entro il 31/12/18 tramite l’apposito modulo.

Nel caso di “contributi non dedotti”, al momento dell’erogazione della prestazione finale (in capitale o rendita) gli importi non dedotti e comunicati al Fondo, andranno a ridurre l’imponibile fiscale. Nella fase di erogazione, quindi, su tali importi la fiscalità sarà azzerata.

Scopri

Potrebbe interessarti anche…

Convenzione coperture accessorie, si procede con un nuovo bando di gara

ESTRATTO DI BANDO Il Consiglio di Amministrazione di Solidarietà Veneto – Fondo Pensione, iscritto alla Sezione I dell’Albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) con il n. 87, ha deliberato di procedere alla selezione di una Compagnia di assicurazione con cui stipulare una Convenzione per una polizza collettiva per la copertura del

Agosto, borsa mia non ti conosco

Agosto all’insegna della volatilità: un “film” già visto. Dopo un avvio da brividi, con l’indice Nikkei precipitato a -20%, le borse tornano ai livelli di inizio mese. Regge anche l’obbligazionario, consentendo a tutti i comparti del Fondo di chiudere il mese ancora una volta in crescita. Mentre all’orizzonte… si riparla di “silenzio/assenso” e TFR. Se

Cosa aspettarci in futuro dalla pensione? Leggiamo i dati

Cosa ci aspetta in futuro? Non possiamo prevederlo con certezza, ma i dati ci offrono uno spunto concreto. Le prospettive per le pensioni sono molto diverse rispetto a qualche anno fa. Normale, si potrebbe affermare. Soprattutto alla luce degli scenari globali come l’inflazione, che influenzano profondamente diversi aspetti su più livelli e a lungo raggio.

Torna in alto