Versamenti da busta paga: sconto fiscale, quando? Subito!
Il vantaggio fiscale maturato sui versamenti da busta paga viene riconosciuto ogni mese nella busta paga stessa; il reddito indicato nel CUD, quindi, è già ridotto dei versamenti alla previdenza complementare indicati al punto 120 del CUD stesso. Per questo motivo, all’atto della Dichiarazione dei Redditi, non si rende necessaria nessuna operazione aggiuntiva. Né il Fondo, né l’aderente, quindi, dovranno produrre ulteriore documentazione.
In questo senso sono chiare le istruzioni 2014 per la compilazione del 730 emanate dall’Agenzia delle Entrate, con riferimento ai righi in merito a “contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali (da E27 a E31)”. L’Agenzia, a pagina 43, scrive: «In questi righi vanno indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi sia a fondi negoziali sia a fondi individuali. Il contribuente non è tenuto alla compilazione dei righi da E27 a E31 se non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Questa situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi non dedotti, relativi ad altre forme di previdenza integrativa, non è indicato alcun importo al punto 121 del CUD 2014 (o del CUD 2013)».
Ricordiamo che le informazioni principali circa gli importi riportati all’interno del CUD 2014 rilasciato dall’Azienda sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Versamenti volontari diretti.
Gli importi versati volontariamente in via diretta a Solidarietà Veneto (quindi senza passare dalla busta paga) non vengono ripresi dal modello CUD. In questo caso è necessario riportare l’ammontare versato direttamente nella dichiarazione dei redditi. A tal fine occorrerà presentare, in sede di dichiarazione, copia dell’ordine di bonifico effettuato accompagnata dalla comunicazione attestante l’effettivo versamento effettuato, che Solidarietà Veneto ha già provveduto ad inviare agli interessati.
Versamenti per i familiari a carico.
Nel caso di versamento in favore di un soggetto fiscalmente a carico, le modalità per beneficiare della deducibilità fiscale sono le stesse dei versamenti volontari, indicate nel paragrafo precedente.
Contributi non dedotti
Gli eventuali contributi versati in eccesso (rispetto il limite dei 5.164,57 €) nel corso dell’anno 2013, e quindi non deducibili dal reddito, dovranno essere comunicati al Fondo entro il 31/12/14 tramite l’apposito modulo. Al momento dell’erogazione della prestazione finale (in capitale o rendita) gli importi non dedotti, e comunicati al Fondo, andranno a ridurre l’imponibile fiscale. Nella fase di erogazione, quindi, su tali importi la fiscalità sarà azzerata.
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Al fine di ottenere maggiori informazioni in linea con la propria situazione reddituale, consigliamo di rivolgersi sempre al proprio consulente o CAF di fiducia.