L’agenzia delle entrate, rispondendo ad un Interpello sottoposto da un fondo pensione, riconosce il diritto al “riscatto agevolato” anche in caso di licenziamento per “Crisi Covid-19”, chiarendo un punto dubbio con il quale lavoratori, aziende e Fondi pensione si sono confrontati nei mesi passati.
COVID-19, IL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI E L’ECCEZIONE DELL’ACCORDO AZIENDALE
Il D.lgs 104/2020 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia) che introdusse il cosiddetto “blocco dei licenziamenti” (collegato con le difficoltà indotte da Covid-19) prevedeva un’eccezione: i licenziamenti conseguenti ad un accordo collettivo aziendale di “incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro” (Art. 14, c. 3).
La condizione era il consenso da parte del lavoratore, che avrebbe in ogni caso avuto la copertura dalla cosiddetta NASpI.
IL PROBLEMA INTERPRETATIVO E GLI EFFETTI. RISCATTO AGEVOLATO: SI O NO?
In questa situazione abbiamo rilevato situazioni diverse. In molti casi ci hanno contattato lavoratori che avevano accettato di cessare il rapporto perché prossimi alla pensione ed erano quindi interessati ad una consulenza sull’accesso alla pensione integrativa e/o alla liquidazione o alla RITA.
Più raramente abbiamo incontrato lavoratori più giovani, desiderosi di rientrare in possesso delle somme versate. Lavoratori ai quali tuttavia restava apparentemente inibita la possibilità del cosiddetto riscatto parziale agevolato (ex Art. 14, c. 2, l. b), D.Lgs. 252/05), il cui requisito è il licenziamento collettivo ex Art. 4 L. 223/91 (mentre in questo caso a monte si osservava l’espressione di una volontà individuale).
A costoro non restava che valutare il riscatto immediato (parziale o totale) per “cessazione dei requisiti di partecipazione” (ex. Art. 14, c. 5, D.Lgs 252/05), che però non beneficia della tassazione agevolata (15-9% sui contributi “post 2007”).
LA SOLUZIONE
L’Agenzia delle entrate – nella risposta all’interpello – ha indicato che tale forma di licenziamento “causa pandemia” va considerata nel contesto in cui è maturata (Covid-19): è stata introdotta per garantire cessazioni del rapporto di lavoro non traumatiche (da cui il sostegno della NASpI), permettendo la gestione degli esuberi di personale, ed evitando licenziamenti collettivi.
Per questo l’Agenzia conclude ritenendo “che il riscatto della posizione individuale richiesto da coloro che aderiscono al suddetto accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro possa ricondursi alle ipotesi di riscatto parziale contemplate dall’articolo 14, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 252 del 2005.”
E’ una buona notizia, che rinforza ulteriormente il Fondo pensione come strumento protettivo. L’auspicio è tuttavia quello di una rapida ripresa economica e di un contesto nel quale si ritorni a parlare di nuove assunzioni, più che di licenziamenti.