I nuovi schemi di Statuto previsti dall’Autorità di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip) introducono alcune novità sulla terminologia utilizzata per identificare i soggetti che hanno il diritto di richiedere il riscatto della posizione in caso di premorienza dell’iscritto (quelli che fino ad oggi abbiamo chiamato “beneficiari”). Approfittiamone per un “ripasso” generale sul tema.
Cambia il nome ma non la sostanza: da aprile, in caso di premorienza dell’iscritto, coloro che riceveranno l’erogazione della posizione maturata si chiameranno formalmente “Soggetti Designati” e non più “Beneficiari”.
Una modifica che deriva da un adeguamento alla normativa europea e che punta ad uniformare la terminologia utilizzata dai diversi paesi membri.
Sarà ora identificato come “beneficiario” l’effettivo iscritto che richiederà l’erogazione delle prestazioni al fondo pensione.
Cogliamo quindi l’occasione per un breve “ripasso” delle tutele per chi, dopo la perdita di una persona cara, iscritta a Solidarietà Veneto, è stato indicato come “Soggetto Designato”.
CHI SONO I SOGGETTI DESIGNATI IN CASO DI DECESSO?
La scelta riguardo i soggetti designati può riguardare il caso di
- premorienza dell’iscritto durante la fase di accumulo, cioè di decesso prima del pensionamento
- decesso del percettore di rendita nel caso in cui, alla pensione, si decida di richiedere la prestazione finale in forma di rendita (reversibile, certa 5 o 10, contro assicurata).
In questa sede ci soffermiamo ad analizzare il primo caso, lasciando ad un ulteriore approfondimento le casistiche relative all’attivazione della rendita.
L’art. 14, comma 3, del decreto legislativo 252/2005, stabilisce che, in caso di decesso dell’iscritto prima della maturazione del diritto alle prestazioni, l’intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai soggetti dallo stesso indicati, siano essi persone fisiche o giuridiche.
Al momento della prima adesione a Solidarietà Veneto, i soggetti designati in caso di decesso sono automaticamente gli “eredi legittimi”. Successivamente, compilando il modulo VARIAZIONE SOGGETTI DESIGNATI IN CASO DI DECESSO, l’iscritto potrà eventualmente modificare tale scelta, designando dei soggetti specifici.
Ma cosa si intende per soggetti designati? E per eredi legittimi?
I soggetti designati
La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip) ha precisato che il diritto al riscatto spetta ai soggetti designati dal titolare della posizione e solo se l’iscritto non indica alcuna “preferenza” specifica, si conferisce tale diritto agli eredi legittimi (vedi sotto).
Indicando uno (o più) soggetti designati, quindi, questi avranno la precedenza su quelli previsti dalla legge. Attenzione tuttavia: nello sfortunato caso di decesso anche dei soggetti designati, la suddetta posizione non potendo esser erogata ad altri soggetti, resta acquisita al fondo pensione.
Alla luce delle indicazioni fornite, suggeriamo di valutare la designazione di soggetti specifici considerando attentamente anche questi aspetti. Il modulo VARIAZIONE SOGGETTI DESIGNATI IN CASO DI DECESSO di Solidarietà Veneto prevede per tale ragione una “tranquillità” in più: barrando la casella 3, l’iscritto acconsente a erogare la posizione agli eredi legittimi nel solo caso in cui anche il soggetto designato venga a mancare prima di aver ritirato la somma dovuta.
Gli eredi legittimi
La definizione di “erede legittimo” è fornita dal Codice Civile: sono il coniuge, i discendenti, gli ascendenti (genitori, nonni), i fratelli e le sorelle e gli altri parenti fino al sesto grado.
Come viene quindi diviso tra gli eredi legittimi l’ammontare maturato presso il Fondo?
- Se è presente il solo coniuge: a lui spetta l’erogazione dell’intera posizione maturata
- Se vi sono solo figli: il patrimonio è diviso fra loro in parti uguali; la loro presenza esclude la successione degli altri parenti (ad eccezione del coniuge)
- Se vi sono figli e coniuge: l’eredità si divide in parti uguali tra il coniuge e i figli
- Se vi sono coniuge e genitori e/o fratelli e sorelle: l’eredità si divide in parti uguali tra il coniuge e i genitori e/o fratelli
- Se vi sono solo i genitori: spetta loro l’intera posizione maturata, da dividere in parti uguali
- Se vi sono solo fratelli e sorelle: l’eredità si divide fra loro in parti uguali.
In mancanza di eredi legittimi la posizione maturata rimarrà acquisita dal fondo pensione così come stabilito dal Art. 14, comma 3 del Decreto Legislativo 252/2005.