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Approfondimenti

5 cose da sapere sulla scelta dei beneficiari

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1. Che fine fanno i miei risparmi i caso di decesso?

La scelta riguardo i beneficiari che viene effettuata al momento dell’adesione o con comunicazioni successiva, riguarda solo il caso di premorienza, cioè di decesso dell’aderente durante la fase di accumulo. L’eventuale designazione dei beneficiari per le prestazioni legate alla rendita (rendita reversibile o rendita contro assicurata) andrà invece effettuata al momento dell’avvio della rendita, quindi dopo il pensionamento.

2. Come verificare la scelta effettuata?

I beneficiari designati dall’iscritto sono indicati nella “Comunicazione Periodica” che viene inviata annualmente a tutti gli iscritti. Di anno in anno è quindi possibile verificare la scelta effettuata e soprattutto la correttezza dei dati riportati negli archivi del fondo. Per maggiore trasparenza, è possibile verificare la scelta dei beneficiari anche on-line, semplicemente accedendo all’Area Riservata del nostro sito web.

3. Quali sono le possibilità?

Nella comunicazione periodica, o nella posizione on line, potrai trovare una delle seguenti ipotesi:

  • Non designati (o spazio vuoto). È l’ipotesi che si verifica quando al momento dell’adesione non sono stati indicati beneficiar ispecifici. In questa situazione, in caso di decesso, il montante maturato verrà liquidato agli eredi legittimi così come previsto dal Codice Civile. Qualora trovassi questa indicazione, o lo spazio bianco e la tua volontà è quella di lasciare quanto maturato agli eredi legittimi (coniuge e figli in parti uguali ecc.) non è necessaria alcuna comunicazione ai nostri uffici.
  • eredi legittimi nel caso in cui l’iscritto ha esplicitamente comunicato al Fondo di liquidare il capitale maturato agli eredi legittimi.
  • beneficiari designati quando l’aderente ha indicato uno, o più, beneficiari specifici.

I beneficiari designati
Indicando uno (o più) beneficiari, questi avranno la precedenza su quelli previsti dalla legge e, in mancanza di essi, il Fondo non potrà dar corso alla liquidazione a soggetti diversi da quelli specificatamente indicati dall’aderente stesso (Art.14, comma3 D.Lgs 252/05). La successione dei beneficiari e la relativa erogazione, segue quanto indicato dall’aderente nella “percentuale di beneficio”.

Vediamo un esempio: un lavoratore non indica nessun beneficiario; al momento del decesso l’importo verrà liquidato agli eredi legittimi (vedi sotto).
Un altro lavoratore al momento dell’adesione indica esplicitamente tra i beneficiari il solo nome del coniuge. Al momento del decesso viene a mancare anche il coniuge designato. Il Fondo Pensione, in questo caso, non può liquidare l’importo maturato ad altri soggetti.

Raccomandiamo quindi di valutare la designazione di beneficiari specifici considerando attentamente anche questi aspetti.

Gli eredi legittimi
Più volte in questo articolo abbiamo citato gli “eredi legittimi”: ma chi sono?
La risposta ci viene data dal Codice Civile, articolo 536 e successivi: gli eredi legittimi sono il coniuge, i discendenti, gli ascendenti (genitori, nonni), i fratelli e le sorelle e gli altri parenti fino al sesto grado.

Come viene diviso tra gli eredi legittimi l’ammontare maturato presso il Fondo?
Se vi sono solo figli: hanno diritto a tutto il patrimonio ereditario da dividersi fra loro in parti uguali; la loro presenza esclude la successione degli altri parenti, ad eccezione del coniuge.
Se vi sono figli e coniuge: se il figlio è uno solo, metà dell’eredità spetta a lui e metà al coniuge; se sono più di uno, a loro vanno i due terzi da dividersi in parti uguali ed il residuo terzo va al coniuge.
Se vi sono coniuge e genitori e/o fratelli e sorelle: al coniuge spettano i due terzi della eredità e ai genitori e fratelli complessivamente un terzo.
Se vi è un solo coniuge: a lui spetta tutta l’eredità.
Se vi sono solo i genitori: spetta loro tutta l’eredità da dividersi in parti uguali.
Se vi sono solo fratelli e sorelle: l’eredità si divide fra loro in parti uguali.
In mancanza di eredi legittimi i la posizione maturata rimarrà acquisita dal Fondo Pensione.

Le informazioni indicate sono volutamente sintetiche; per informazioni più approfondite e dettagliate si rimanda alla normativa civilistica sul tema.

4. Qual è la tassazione?

Al momento della liquidazione a seguito del decesso dell’iscritto, i contributi versati dal 01/01/07 in poi sono soggetti a tassazione agevolata del 15% che può scendere sino al 9% a seconda dell’anzianità di iscrizione al fondo. Per maggiori informazioni consultare il documento sul regime fiscale.

5. Come modificare o integrare la scelta?

Se dalla verifica dei dati riportati nella Comunicazione Periodica o nella posizione on-line dovessi riscontrare delle inesattezze (cognome o nome del beneficiario errati, codice fiscale incompleto ecc.) o se volessi modificare la scelta a suo tempo effettuata, sarà sufficiente compilare il modulo variazione beneficiari ed inviarlo ai nostri uffici. Ricordiamo che, per essere valido, il modulo dovrà essere accompagnato da copia della carta d’identità e del codice fiscale dell’iscritto.

Per qualsiasi informazione, non esitare a contattarci.

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