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Riscatto immediato: una nuova possibilità

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Più precisamente, grazie alla delibera del dall’Assemblea Straordinaria del 12 novembre 2012, l’iscritto che si trova nella situazione sopra descritta, ha la facoltà di chiedere, in alternativa al riscatto immediato integrale, la liquidazione del 75% del montante maturato, lasciando comunque attiva la propria posizione presso il fondo regionale veneto con il restante 25%. I vantaggi sono molteplici:

Mantenimento della posizione

Mantenendo attiva la posizione con il “riscatto al 75%”, una volta avviato un nuovo rapporto di lavoro, sarà sufficiente comunicare il cambio del datore di lavoro per riprendere a beneficiare dei vantaggi dell’adesione al fondo pensione regionale. Le cifre accantonate, inoltre, continueranno a maturare i rendimenti legati al comparto.

Prosecuzione dell’anzianità di iscrizione

L’anzianità di iscrizione al fondo è un dato fondamentale per, ad esempio, ottenere una tassazione al pensionamento ancor più ridotta (fino ad un minimo del 9%). Riscattando parzialmente la posizione, anche non versando, l’anzianità di iscrizione continuerà a maturare, senza interruzioni.

Conservazione del diritto al Fondo Garanzia INPS

Nel caso vi siano dei mancati versamenti da parte del datore di lavoro, il “riscatto immediato parziale”, a differenza di quello integrale, permette all’iscritto di mantenere il diritto a richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia INPS. Un vantaggio di grande rilevanza, perche rinunciarvi?

Tassazione

Dal punto di vista fiscale, la tassazione per i contributi versati dal 2007 in poi è la stessa che la normativa prevede per il riscatto immediato integrale; le cifre liquidate sono assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta del 23% (Art. 14, c.5, DLgs 252/05).

La modifica statutaria che introduce il “riscatto immediato parziale al 75%” è immediatamente operativa. Sono già disponibili: lo Statuto, la Nota Informativa, il Documento sul regime fiscale ed il Modulo di liquidazione completamente aggiornati.

Riscatto “agevolato”

Oltre al riscatto immediato totale e parziale alla cessazione del rapporto di lavoro, rimangono invariate le altre possibilità:
Riscatto parziale del 50% (con tassazione agevolata del 15% sui contributi dal 2007 in poi) nei casi di: inoccupazione superiore ai 12 mesi ed inferiore ai 48, cassa integrazione (ordinaria o straordinaria) che comporti la sospensione dell’attività per almeno 12 mesi continuativi e mobilità.

Riscatto totale (con tassazione agevolata del 15% sui contributi dal 2007 in poi) nei casi di: inoccupazione superiore ai 48 mesi, invalidità permanente di almeno il 66% e decesso dell’aderente.

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