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Fiscalità

Bonus 80 euro: facciamo i conti!

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Ne ho diritto?



Sostanzialmente le regole sono le stesse che abbiamo già conosciuto nel corso del 2014; il bonus 80 euro, anche quest’anno, spetta ai lavoratori dipendenti con uno reddito complessivo annuo compreso fra 8.145 e 26.000 euro.

Sono invece esclusi i pensionati, i liberi professionisti, i lavoratori autonomi, i disoccupati titolari di sussidio e gli incapienti (reddito complessivo inferiore a 8.145 euro).

Il bonus annuo è pari a 960 euro per i lavoratori con reddito complessivo fino a 24.000 euro. Scende, poi, progressivamente, fino ad azzerarsi dai 26.000 euro in poi.

Per il lavoratore, di fatto non cambia nulla rispetto allo scorso anno. A cambiare, invece, è l’impatto sulle casse dello Stato. Nel 2015, infatti, il “bonus” ha solo cambiato vestito. Mentre nel 2014 era stato definito, appunto, bonus o credito a vantaggio dei lavoratori in possesso di determinati requisiti, dal 2015, gli 80 euro sono inseriti in busta paga sotto forma di detrazione.

Così, quest’anno, gli 80 euro in busta figurano come una minore entrata per lo Stato, non più come una maggiore spesa come avveniva nel 2014.

Quanto mi spetta al mese?



Per i redditi fra 24.000 e 26.000 euro, il metodo per effettuare il calcolo è il seguente: la differenza fra 26.000 (tetto massimo) e il reddito complessivo del soggetto, viene divisa per 2.000. Tale risultato si moltiplica per 960 (il bonus annuo massimo).

Esempio: reddito complessivo 24.500 euro
26.000 -24.500 = 1.500
1.500 / 2.000 = 0,75
Bonus annuo: 960 x 0,75 = 720 euro

Anche nel caso di reddito complessivo entro i 24.000 euro, tuttavia, la somma non sarà pari, precisamente, a 80 euro al mese. I 960 euro annui, andranno rapportati ai giorni di assunzione: 960/365 x i giorni del mese. Così:

  • a gennaio, che ha 31 giorni, l’importo sarà pari a 81.53 euro (960/365 x 31);
  • a febbraio, che ha 28 giorni, l’importo sarà leggermente inferiore: 73.64 euro (960/365 x 28).

Come calcolare il reddito complessivo?



Il parametro di riferimento è, come abbiamo visto, il “reddito complessivo”. Ma da cosa è formato? Gli elementi che concorrono a determinarlo sono:

  • redditi di lavoro dipendente o assimilati;
  • i premi di risultato (qualora il Governo non emanasse apposito decreto: vedi il nostro approfondimento);
  • compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative;
  • indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
  • somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio;
  • redditi derivanti da rapporti di co.co.co; prestazioni pensionistiche comunque erogate, dai fondi di previdenza complementare;
  • compensi per lavori socialmente utili.

Non rientrano, invece, nel reddito complessivo per il calcolo del “bonus 80 euro”:

  • le quote di TFR maturate richieste dal lavoratore direttamente in busta paga (Qu.I.R.);
  • l’assegno per i figli nati tra il 2015 e il 2017 (ai sensi della L. 190/14, art.1, co. 125);
  • le rendite catastali (e della pertinenza se adibita ad abitazione principale, come previsto dall’art. 13, co. 6-bis).

Il lavoratore, inoltre, è tenuto a comunicare al datore di lavoro eventuali entrate aggiuntive rispetto alla retribuzione che possono concorrere al superamento dei massimali.

Ora sorge un’altra domanda… E se supero i limiti di reddito? La risposta nel prossimo articolo.

Approfondiamo: come funziona per il datore di lavoro



L’azienda, che agisce come sostituto d’imposta, recuperando l’aumento attraverso la compensazione in F24 con tutte le tipologie di tributo disponibili.

Il datore di lavoro, infatti, può procedere con la compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. 241/97, tramite uno specifico codice tributo (l’Agenzia delle Entrate ha fornito le proprie indicazioni nelle Circolari n. 88/E/14 e n.9/E/14).

Come per il bonus 2014, infine, il datore di lavoro è tenuto all’erogazione automatica in busta paga del “bonus”, in base alle informazioni che ha sul reddito complessivo del lavoratore.

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