L’attuale normativa stabilisce che, qualora un lavoratore neo-assunto non esprima una propria esplicita indicazione in relazione alla destinazione del Tfr, tale comportamento venga assunto come un’indicazione implicita della volontà di adesione ad una forma previdenziale.
Il datore di lavoro, trascorsi i 6 mesi dalla data di assunzione e non avendo ricevuto indicazioni in merito al Tfr (Modulo TFR-2), dovrà versare l'intero trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare .
L’adesione tacita è relative esclusivamente alla quota Tfr. In qualsiasi momento l’aderente "tacito" potrà decidere di integrare tale versamento con la quota a suo carico prevista dal CCNL di riferimento ottenendo, così, la contribuzione a carico dell’azienda. Ovviamente tale obbligo si riferisce alle contribuzioni future.
A seguito di adesione tacita, il datore di lavoro provvede a inviare il Tfr maturato alla forma previdenziale che è stata individuata dalla contrattazione collettiva.
Qualora le indicazioni riportate dalla contrattazione collettiva non siano univoche, perchè prevedono più forme di previdenza complementare per lo stesso bacino di lavoratori (ad esempio, in presenza di un fondo pensione nazionale e di uno regionale), il Fondo cui destinare la quota Tfr andrà così individuato:
Nel caso in cui, infine, la contrattazione collettiva non contenga alcuna indicazione in tal senso è stato stabilito che il Tfr dei lavoratori "silenti" debba essere destinato al fondo pensione residuale: "FondInps".
Le contribuzioni derivanti da un’aderente "tacito" verranno automaticamente investite nel comparto GARANTITO TFR nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti della COVIP.