LE CONTRIBUZIONI
Le contribuzioni a Solidarietà Veneto, in quanto Fondo Negoziale Regionale, da parte del lavoratore dipendente iscritto sono formate da tre componenti:
- Quota TFR: tale quota sarà pari al 100% del TFR maturato per il lavoratori di prima occupazione post 28/04/1993, mentre i lavoratori ante 28/04/1993 avranno la facoltà di scegliere una percentuale inferiore secondo quanto stabilito dal CCNL di riferimento.
- Contributo a carico del lavoratore: valore percentuale che il lavoratore verserà al Fondo Pensione a proprio carico. Ciascun CCNL stabilisce la percentuale minima necessaria per ottenere il diritto al contributo dell’azienda.
- Contributo a carico dell’azienda: valore percentuale che il datore di lavoro sarà tenuto a versare nel caso in cui il dipendente scelga di versare almeno la contribuzione minima a suo carico prevista dal CCNL applicato.
Verifica le percentuali contributive previste dal CCNL di riferimento (
Link alla Scheda Sintetica)
Le quote sopra citate andranno calcolate mensilmente, comprendendo anche l’eventuale tredicesima mensilità, e versate a Solidarietà Veneto entro il 16 del mese successivo alla scadenza del trimestre di riferimento.
Casi particolari:
CASSA INTEGRAZIONE
- IL TFR.
In tutti casi di Cassa Integrazione, il Tfr matura comunque in misura totale. Non vi sarà quindi nessuna variazione per quanto riguarda la Previdenza Complementare: il TFR dovrà essere versato in misura pari a quella definita dal lavoratore e comunicata all’azienda (100% o, eventualmente, aliquota/e minima prevista per gli iscritti “ante 93”).
- CONTRIBUTO A CARICO DEL LAVORATORE E CONTRIBUTO A CARICO DELL’AZIENDA.
La Cassa Integrazione, come criterio generale, comporta una riduzione dell’orario di lavoro o, nel caso di CIG a “0 ore” una sospensione totale dell’attività lavorativa. Ne consegue quindi una proporzionale riduzione della retribuzione dovuta al lavoratore e, di norma, una analoga riduzione della contribuzione a Solidarietà Veneto.
- IL CCNL.
Tale criterio generale deve essere sempre contemperato con le disposizioni contrattuali vigenti. Occorre quindi verificare ogni volta se sussistono indicazioni in tal senso. Pur con caratteristiche non sempre sovrapponibili, si rifanno a questo criterio le interpretazioni di alcuni fra i principali CCNL Confindustria (LEGNO, METALMECCANICI, MODA).
- ACCORDI AZIENDALI MIGLIORATIVI.
Se sussistono accordi aziendali che determinano un’integrazione della CIG a carico dell’azienda, questa è da considerarsi “retribuzione”. Conseguentemente la contribuzione sarà calcolata comprendendo tale porzione di retribuzione secondo le aliquote previste dal CCNL o dagli accordi aziendali in essere.
- L’ANTICIPO DA PARTE DELL’AZIENDA.
In molti casi la CIG viene anticipata direttamente dall’azienda al lavoratore.
A tal proposito si segnala l’interpretazione del CCNL CHIMICI che considera la CIG come “retribuzione” a tutti gli effetti: ne consegue che l’azienda dovrà versare a Solidarietà Veneto la contribuzione (a carico del lavoratore e dell’azienda stessa) calcolata anche sul trattamento CIG erogato (anticipato) tramite l’azienda. L’interpretazione diverge da quella dei CCNL sopramenzionati: riprova della necessità di verificare caso per caso le indicazioni e le interpretazioni contrattuali.
L’azienda non interviene. Nel caso in cui la CIG sia pagata direttamente dall’INPS al lavoratore è condiviso che la stessa non possa considerarsi retribuzione, per cui su tale emolumento non matura contribuzione.
MATERNITÀ
Le contribuzioni sono regolamentate dalle diverse disposizioni contrattuali vigenti. Occorre quindi verificare ogni volta se sussistono specifiche indicazioni in tal senso.