ASSUNZIONE DI UN DIPENDENTE GIÀ ISCRITTO CHE HA RISCATTATO LA POSIZIONE
LAVORATORE RIASSUNTO CHE AVEVA CONFERITO IL TFR AD UNA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE E CHE, A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, HA RISCATTATO INTEGRALMENTE LA POSIZIONE
In questo caso il lavoratore è tenuto ad attestare l’avvenuto esercizio del diritto di riscatto della posizione all’atto della cessazione del rapporto di lavoro precedente.
Il lavoratore, così, entro sei mesi dalla nuova assunzione,
è chiamato ad effettuare nuovamente la scelta sulla destinazione del trattamento di fine rapporto (mantenerlo in azienda o conferirlo alla Previdenza Complementare), ferma restando l’applicazione del c.d. “silenzio assenso” ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lett. b), del decreto legislativo n. 252/2005.
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