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ASSUNZIONE DI UN DIPENDENTE GIÀ ISCRITTO CHE HA RISCATTATO LA POSIZIONE

LAVORATORE RIASSUNTO CHE AVEVA CONFERITO IL TFR AD UNA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE E CHE, A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, HA RISCATTATO INTEGRALMENTE LA POSIZIONE



In questo caso il lavoratore è tenuto ad attestare l’avvenuto esercizio del diritto di riscatto della posizione all’atto della cessazione del rapporto di lavoro precedente. Il lavoratore, così, entro sei mesi dalla nuova assunzione, è chiamato ad effettuare nuovamente la scelta sulla destinazione del trattamento di fine rapporto (mantenerlo in azienda o conferirlo alla Previdenza Complementare), ferma restando l’applicazione del c.d. “silenzio assenso” ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lett. b), del decreto legislativo n. 252/2005.

Contatti:

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telefono: 041.94.05.61 – Ufficio Entrate
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