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ISTRUZIONI COMPILAZIONE MODULO
DI CESSAZIONE

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1 DATI GENERALI

Completare con i dati anagrafici ed i recapiti dell’aderente

2 MOTIVO CESSAZIONE

In caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, bisogna precisare sempre il motivo della cessazione (influisce sul regime fiscale applicabile). La cessazione del rapporto di lavoro per volontà delle parti può individuarsi, oltre che nei casi indicati, in tutti i casi di interruzione volontaria. La cessazione del rapporto di lavoro per causa indipendente dalla volontà delle parti può invece individuarsi, oltre che nei casi indicati, nella sopravvenuta inabilità totale al lavoro, nel caso in cui l’azienda passi ad un settore diverso da quelli previsti per l’iscrizione al Fondo Pensione o in altri casi di interruzione involontaria.

3.a DATI DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA

Denominazione azienda e codice aziendale: Indicare il datore di lavoro ed il numero identificativo/matricola aziendale del dipendente.
Età pensionabile . Se non indicata sarà considerata tale l’età di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne.
Data conclusione rapporto di lavoro . E’ la data in cui cessa l’attività lavorativa richiesta per la partecipazione al Fondo.
Aliquota TFR . Solo .vecchi iscritti (ante ‘93). E’ l’aliquota IRPEF calcolata dal datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro per la tassazione del TFR liquidato.
Iscrizione in azienda e prima contribuzione: data da cui l’azienda inizia a versare per conto del lavoratore e dalla quale è tenuta a comunicare i dati.
Ultimo contributo – Segnalare sempre l’importo dell’ultimo versamento (somma dei contributi azienda, dipendente e TFR) dovuto al Fondo Pensione e la data in cui è stato/sarà versato.
Si ricorda che il Fondo, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs 252/05 (e dall’Art. 12 dello Statuto) si impegna a pagare le eventuali erogazioni in modo tempestivo e comunque entro 6 mesi dalla ricezione della richiesta (moduli cessazione – liquidazione compilato in tutte le sue parti e sottoscritti da azienda e aderente; eventuale documentazione a corredo necessaria). Si sottolinea peraltro che un più rapido versamento dell’ultimo contributo da parte dell’azienda comporta la riduzione dei tempi di liquidazione ed una più rapida chiusura della pratica. Il fondo non è evidentemente responsabile di ritardi di pagamento dipendenti dal mancato rispetto di quanto sopra indicato (es. mancanza di documentazione a corredo, modulistica incompleta o non sottoscritta, ritardi nel completamento della posizione previdenziale per mancanza di contribuzioni).

3.b DATI DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA

QUOTA ESENTE (lavoratori dipendenti) è l’ammontare totale dei contributi versati al Fondo dall’aderente entro il 31/12/2000 e non eccedenti il 4% della retribuzione imponibile annua ai fini TFR. Qualora la quota esente non venga comunicata, il Fondo Pensione considererà esenti tutti i contributi versati dal dipendente fino al 31/12/2000.
ABBATTIMENTO BASE IMPONIBILE. (solo “nuovi iscritti”; per i “vecchi iscritti” tutta la riduzione spettante va applicata dall’Azienda (Circ. 235/E del 9-10-98 “casi particolari” Min. Fin.) Su quanto maturato entro il 31/12/2000 si determina nella misura di L. 600.000 (€ 309,87) per anno di contribuzione rapportate alla permanenza nel Fondo ed alla percentuale di TFR versato. L’abbattimento di L.600.000 va riconosciuto all’Aderente, per ogni anno di contribuzione, proporzionalmente tra il datore di lavoro ed il Fondo. Il Fondo non può riconoscere in sede di liquidazione la franchigia di € 309,87 (o la parte di essa spettante) per quelle quote di TFR con competenza relativa all’annualità 2000, ma il cui versamento effettivo al Fondo sia avvenuto successivamente al 01/01/2001; in questo caso l’abbattimento può essere integralmente riconosciuto dal datore di lavoro, ferma restando la necessità di segnalare l’eventuale quota residua che il Fondo può riconoscere.
NOTA BENE: la coerenza tra l’abbattimento applicato dall’azienda e quello applicato dal Fondo (su segnalazione dell’azienda) è verificata dall’Ag. Entrate tramite dichiarazioni 770. La comunicazione da parte del datore di lavoro del relativo importo è necessaria al Fondo Pensione per effettuare correttamente il calcolo della base imponibile: in mancanza di comunicazione, il Fondo Pensione non riconoscerà alcun abbattimento all’aderente. Prestare attenzione a non considerare l’abbattimento sia in sede di liquidazione TFR sia come parte di competenza del Fondo Pensione. TFR “TRASFERITO”: ATTENZIONE!!! indicare il TFR trasferito al Fondo (non quello anticipato in busta paga e poi versato secondo la modalità in essere nei primi anni ‘90).